Statuto

STATUTO DI ITALIA VIVA


Articolo 1 – Finalità

1.1    Italia Viva è la casa aperta a tutte le donne e a tutti gli uomini che si identificano nei valori propri dello Stato liberale, laico, inclusivo e fondato sulla divisione dei poteri, nella Costituzione repubblicana e antifascista, nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
1.2    Promuove la concreta parità di genere, impegnandosi affinché donne e uomini abbiano eguali diritti e medesimi doveri.
1.3    Difende la libertà di autodeterminazione, quale diritto fondamentale delle persone, riconoscendone come corollario il principio della responsabilità personale. Difende quali requisiti fondamentali di una società democratica la libertà di espressione e di stampa e il diritto alla veridicità delle informazioni.
1.4    Sostiene una visione della giustizia improntata su valori garantisti. Crede fermamente che la giustizia debba essere eguale, giusta e veloce per tutti i cittadini.
1.5    Ritiene convintamente che senza sicurezza, internazionale e interna, non possa esserci libertà e che le minacce del nostro tempo vadano affrontate essendo rigorosi nel reprimere e intelligenti nel prevenire. Contrasta la povertà con la crescita e li progresso, di tutti e per tutti, accompagnando le persone nei processi di cambiamento.
1.6    Sostiene l'innovazione, promuovendo l'adeguamento costante delle competenze individuali; crede nel valore dell'impegno solidaristico e nel principio di sussidiarietà.
1.7    Ha una visione del lavoro come strumento fondamentale per rimuovere le disuguaglianze, come presupposto della realizzazione individuale e del benessere collettivo. Pertanto, sostiene che il lavoro vada creato, tutelato e incentivato; che l'iniziativa economica e l'impresa vadano sostenute come strumento essenziale per la crescita, in opposizione ai principi di assistenzialismo e conservatorismo.
1.8    Dà valore alla cultura, alla conoscenza e alle competenze, come strumenti per costruire una società più forte e libera.
1.9    Pone al centro la cura del vivente umano e non umano, dell'ambiente, del nostro paesaggio e del patrimonio naturale, un modello di sviluppo sostenibile, che si fondi sull'utilizzo responsabile della tecnologia e contrasti la cultura dello spreco.
1.10    Si impegna a difendere un modello di società aperta, con la ferma consapevolezza che l'identità italiana sia il frutto di scambi, contaminazioni, ricchezze condivise che hanno prodotto progresso sociale, economico e culturale. Contrasta il nazionalismo, il sovranismo, il protezionismo, la paura dell'altro.
1.11    Valorizza le comunità, come linfa vitale del Paese. Promuove lo sviluppo equilibrato fra Nord e Sud, come presupposto per la crescita di tutti; le comunità degli italiani all'estero, come primi ambasciatori dell'Italia nel mondo; le autonomie locali, come primo presidio della Repubblica e fondamentale strumento di partecipazione democratica.
1.12    Rivendica con orgoglio l'identità italiana ed europea, nella consapevolezza che per rendere li Paese più forte ci sia bisogno di un'Europa più coesa. Si impegna a costruire l'Europa che non c'è ancora: un'Europa politica e non tecnocratica, nel solco del federalismo europeo, impegnandosi a promuovere la costruzione degli Stati Uniti d'Europa.
1.13    Ritiene la democrazia rappresentativa un patrimonio irrinunciabile.
 
1.14    Si identifica nel riformismo e si impegna a garantire a tutti e a tutte il diritto al futuro.
1.15    Italia Viva è pertanto un movimento politico costituito da donne e uomini che si associano liberamente per contribuire con metodo democratico e nello spirito degli articoli 2, 49 e 51 della Costituzione a determinare l'indirizzo politico della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea.


Articolo 2 - Denominazione, sede, simbolo, durata

2.1    La denominazione è "Associazione Italia Viva" e potrà essere indicata anche nella forma abbreviata "Italia Viva".
2.2    La sede dell'Associazione è in Roma, Via della Colonna Antonina, 52, CAP 00186. Essa potrà essere trasferita presso un altro indirizzo con delibera dell'Assemblea Nazionale nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 149 del 2013 così come eventualmente modificato da successive disposizioni.
2.3    Il Comitato Nazionale potrà altresì aprire, trasferire e chiudere, sedi nazionali secondarie in tutto il territorio nazionale nonché all'estero presso le località ove hanno sede le Istituzioni dell'Unione Europea o le Agenzie delle Nazioni Unite dandone adeguata comunicazione sul sito web dell'Associazione.
2.4    Il simbolo dell'Associazione è un cerchio delimitato in nero e a sfondo bianco con al centro la scritta senza spazi "ITaLIaVIVa", in stampatello maiuscolo a eccezione delle tre vocali "a" in carattere stampatello minuscolo; la parola "ITaLIa" è di colore blu e la parola "VIVa" ha tonalità viola/fucsia; nel quadrante superiore del cerchio è raffigurata una "V" stilizzata a forma di ali di gabbiano avente caratteristiche cromatiche pressoché identiche all'area posta nel quadrante inferiore delimitata superiormente da una linea curva posizionata in obliquo, colorata con tonalità e tratti che vanno dal viola/fucsia, al rosso fino all'arancione. La rappresentazione grafica del simbolo viene allegata al presente Statuto sotto la lettera "A".
2.5    Il simbolo ed il suo utilizzo sono concessi all'Associazione nelle modalità indicate nell'atto costitutivo.
2.6    La gestione e l'utilizzo del simbolo sono attribuiti al Presidente nazionale a cui è assegnata la rappresentanza legale, anche ai fini dello svolgimento di tutte le attività connesse alle tornate elettorali. Il simbolo può essere utilizzato esclusivamente nel rispetto dei principi del seguente Statuto. Il Presidente nazionale a cui è assegnata la rappresentanza, può autorizzare l'utilizzo della denominazione e del medesimo, nella composizione sopra descritta o con delle varianti, come simbolo elettorale di aggregazione di partiti e movimenti politici, in forma associativa e non, alla quale partecipi anche Italia Viva o da questa promossi. Inoltre, Italia Viva ne concede l'uso alle associazioni e ai comitati regolarmente costituiti su base tematica secondo le norme del presente Statuto e dei relativi regolamenti. Tale autorizzazione è soggetta a revoca con decisione motivata del Comitato Nazionale.
2.7    Il simbolo e la denominazione dell'Associazione possono essere modificati solo con deliberazione dell'Assemblea approvata con il voto favorevole del 60% degli aventi diritto al voto.
2.8    La durata di Italia Viva è a tempo indeterminato.


Articolo 3 - Partecipazione alla vita dell'Associazione: principi generali

3.1    Italia Viva promuove e sostiene la partecipazione alla vita dell'Associazione da parte di tutti coloro che intendono contribuire alla realizzazione delle sue finalità. A tal fine coordina, in base alle disposizioni del presente Statuto, l'attività degli Associati che svolgono la loro azione sulla base dei principi disposti dal presente Statuto e rende disponibile una piattaforma telematica nonché eventuali ulteriori strumenti informatici, con parità di trattamento tra gli associati, per la circolazione e la condivisione di informazioni e opinioni.
3.2    Italia Viva si ispira anche dal punto di vista organizzativo ai principi di sussidiarietà, di democrazia, di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo e le funzioni operative di autonomia degli organi della rete, nonché ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
3.3    L'Associazione persegue anche attraverso azioni positive l'obiettivo della parità dei sessi in attuazione degli articoli 3 e 51 della Costituzione. A tal fine promuove la parità dei due sessi negli incarichi elettivi o di nomina e garantisce l'equilibrio numerico dei due sessi all'interno degli organi collegiali.
3.4    Nel rispetto del pluralismo sono garantiti i diritti delle minoranze negli organi collegiali. L'elezione degli organismi rappresentativi e di controllo interni è rigorosamente improntata al principio proporzionale.
3.5. Italia Viva si articola come segue:
a)    una rete di cittadine e cittadini, amministratrici e amministratori locali, che riconoscendosi nelle finalità di Italia Viva intendono portare il loro contributo sul piano politico, culturale e sociale. A tal fine possono anche associarsi, simpatizzare, promuovere e riunirsi in Comitati tematici;
b)    i Coordinamenti territoriali, supportati da un Presidente eletto ai sensi del presente Statuto, articolati sul territorio nazionale e all'estero, hanno la funzione di coordinare e controllare l'attività degli Associati, dei Simpatizzanti e dei Comitati nel rispetto della loro autonomia;
c)    gli organi nazionali che, tra l'altro, indicano la strategia dell'Associazione.


Articolo 4 - Associati e i Simpatizzanti

4.1    Gli Associati
4.1.1    Sono Associati coloro che aderiscono a Italia Viva iscrivendosi tramite la piattaforma telematica o altri strumenti, anche non telematici. Gli Associati possono promuovere o aderire ai Comitati secondo le disposizioni del presente Statuto. Gli Associati partecipano attivamente alla vita dell'Associazione dando alla stessa impulso e collaborazione per il conseguimento dei suoi scopi statutari. Costituiscono requisiti per iscriversi come Associati l'essere cittadine o cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia, cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, ovvero cittadine o cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE. Possono associarsi tutte le persone che hanno compiuto il sedicesimo anno di età. Aderendo dichiarano di voler contribuire a conseguire le finalità di Italia Viva accettandone le regole dettate dal presente Statuto e dai relativi regolamenti di esecuzione, quando esistenti. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, Italia Viva riconosce e rispetta il pluralismo delle opzioni culturali di tutti gli Associati al suo interno come parte essenziale della sua vita democratica e riconosce pari dignità a tutte le condizioni personali, quali li genere, l'età, le convinzioni religiose, le disabilità, l'orientamento sessuale, l'origine etnica.
4.1.2    Al momento dell'iscrizione e ad ogni suo rinnovo con cadenza annuale gli Associati sono tenuti al versamento della quota il cui importo è stabilito dal Comitato Nazionale.
4.1.3    Tutti gli Associati, senza discriminazione alcuna, hanno diritto di elettorato attivo e passivo e pertanto di contribuire col proprio voto alla nomina o all'elezione di soggetti con compiti di dirigenza e in pari tempo di accedere alle cariche interne con compiti di direzione o esecutivi. Gli Associati hanno diritto di concorrere, con libertà di opinione e di proposta, alla determinazione dell'indirizzo politico e delle scelte di Italia Viva.
 
4.1.4    La qualifica di Associato si perde per i seguenti motivi:
a)    per recesso mediante comunicazione scritta da inviare, anche per posta elettronica, alla sede legale dell'Associazione;
b)    per morte, dichiarazione di interdizione, inabilitazione, fallimento in proprio o condanna a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi;
c)    per mancato pagamento della quota annuale entro la data prevista, salva la possibilità di sanare l'inadempimento entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del sollecito di pagamento da parte dell'Associazione;
d)    per espulsione decretata dai competenti organi disciplinari per indegnità, qualora lo stesso venga meno ai doveri statutari o si renda responsabile di azioni incompatibili con la sua permanenza nell'Associazione, o di atti lesivi nei confronti dei componenti del Comitato Nazionale e denigratorie per il buon nome dell'Associazione.
4.1.5    L'Associato che cessi per qualsiasi motivo di far parte di "Italia Viva" perde ogni diritto ai sensi del presente Statuto.
4.1.6    Gli Associati hanno diritto di accesso documentale agli atti e ai provvedimenti degli organi rappresentativi.
4.2    Simpatizzanti
4.2.1    Italia Viva è una casa aperta a tutti coloro vogliano dare un contributo. Possono partecipare o sostenere le iniziative dell'Associazione e dei suoi Comitati anche cittadine e cittadini che, pur riconoscendosi nelle finalità di Italia Viva o di singole attività promosse dalla stessa, non intendono aderire formalmente. Questi Simpatizzanti risultano all'Associazione dai dati raccolti sulla piattaforma telematica o tramite altre modalità non informatiche. Qualora decidano di partecipare attivamente alle iniziative dei Comitati, i Simpatizzanti sono tenuti a collaborare lealmente con gli organi dell'Associazione, a rispettarne lo Statuto, li regolamento e le ulteriori direttive e indicazioni che saranno comunicate.


Articolo 5 - Organizzazione territoriale

5. 1 I Comitati
5.1.1    I Comitati sono il nucleo essenziale di Italia Viva e consentono all'Associazione medesima di estendere le proprie attività a tutto il territorio nazionale e presso le comunità di italiani residenti all'estero.
5.1.2    La loro costituzione e la loro promozione può avvenire su iniziativa del singolo Associato, su base tematica, e possono essere partecipati da Associati e da Simpatizzanti.
5.1.3    I Comitati perseguono le finalità di Italia Viva nel rispetto delle direttive e sotto il coordinamento e la vigilanza del livello nazionale, regionale, provinciale o della città metropolitana, di zona e comunale, in coerenza con le disposizioni di legge e del presente Statuto. All'estero, i Comitati operano sotto li coordinamento e la vigilanza del livello nazionale di cui alla lettera c) dell'articolo 3.5, del livello continentale e del sistema Paese di riferimento.
5.1.4    Ciascun Associato o Simpatizzante, al momento di aderire a un Comitato, è tenuto a fornire i propri dati personali. Il Promotore del Comitato ha cura di verificare la perdurante veridicità dei dati forniti mediante una verifica a cadenza almeno annuale.
5.1.5    I Comitati, considerata la loro natura spontanea e atomistica, non sono dotati di rappresentanza giuridica e di autonomia patrimoniale in quanto non reperiscono risorse economiche.
5.1.6    Qualora invece, in ragione dell'ampliamento delle attività svolte dal Comitato, il consistente numero di iscritti, la necessità di organizzarsi attraverso una sede autonoma o in ragione di altre esigenze definite con apposito Regolamento, i Comitati possono essere dotati di autonomia patrimoniale e gestionale reperendo le risorse economiche per il proprio funzionamento mediante autofinanziamento, nonché da ogni altra entrata prevista dalla legge.
5.1.7    I Comitati di cui al precedente comma operano con propri organi, autonomia organizzativa, finanziaria ed operativa. Rendono conto del proprio operato agli Associati che vi hanno aderito, ai Coordinamenti territoriali di competenza ed al Comitato di tesoreria.
5.1.8    Il Presidente nazionale dispone il commissariamento del Comitato in caso di gravi irregolarità nella gestione o di impossibilità di funzionamento del Comitato medesimo, nonché in ipotesi di gravi violazioni del presente Statuto. Tale commissariamento deve essere approvato dal Comitato Nazionale entro i 30 giorni successivi. Qualora ne ricorrano i presupposti, i Presidenti territoriali possono proporre al Presidente nazionale lo scioglimento del Comitato, che deve essere approvato dal Comitato Nazionale entro i 30 giorni successivi. È fatta salva la possibilità di impugnare tali provvedimenti di fronte al Comitato di garanzia.
5.1.9    I Comitati sono disciplinati dal presente Statuto e da uno Statuto tipo approvato dal Comitato Nazionale. Nello Statuto tipo devono comunque essere previsti: a) struttura democratica; b) assenza di fini di lucro delle prestazioni fornite agli Associati; c) disciplina degli Associati (criteri di ammissione, di esclusione, nonché obblighi e diritti degli Associati).
5.1.10    I Promotori dei Comitati li rappresentano nei confronti dei terzi e svolgono funzione di collegamento con il resto della rete dell'Associazione.
5.2    I Coordinamenti Territoriali
5.2.1    I Coordinamenti territoriali sono articolati gerarchicamente sul territorio nazionale su base regionale, provinciale o di città metropolitana, di zona e comunale e all'estero su base dei confini dei continenti, delle aree e degli stati. Il Coordinamento del comune di Roma Capitale è equiparato ai Coordinamenti provinciali. I Coordinamenti territoriali sono supportati dal Presidente. Organo del Coordinamento territoriale, oltre al Presidente territoriale, è l’Assemblea territoriale.
L’Assemblea territoriale regionale è composta da:
a)    il Presidente;
b)    gli Europarlamentari associati a Italia Viva iscritti nel territorio;
c)    i Parlamentari nazionali associati ad Italia Viva iscritti nel territorio;
d)    i membri di Governo associati ad Italia Viva iscritti nel territorio;
e)    i Presidenti di Regione, gli assessori regionali e i consiglieri regionali associati ad Italia Viva iscritti nel territorio;
f)    fino a 50 amministratori locali individuati dal Presidente territoriale, nel rispetto del criterio della parità di genere e rispettando proporzionalmente gli esiti del Congresso;
g)    fino a 50 Associati ed esponenti della cd. società civile individuati dal Presidente territoriale, nel rispetto del criterio della parità di genere e rispettando proporzionalmente gli esiti del Congresso;
h)    il Tesoriere nazionale iscritto nel territorio;
i)    gli ex Presidenti del Consiglio dei Ministri associati a Italia Viva iscritti nel territorio.
 
Hanno inoltre diritto di partecipare con diritto di parola ma senza diritto di voto i Presidenti provinciali e i Presidenti del comune capoluogo della città metropolitane della Regione.
L’Assemblea territoriale provinciale o di città metropolitana, di zona e comunale e le assemblee dei coordinamenti all’estero sono composte da tutti gli iscritti di Italia Viva del territorio corrispondente.


5.2.2    Il numero e la definizione dei Coordinamenti territoriali sono stabiliti dal Presidente nazionale con proposta motivata e riesaminata periodicamente, ratificata dal Comitato Nazionale.
5.2.3    Scopi dei Coordinamenti territoriali sono, nei rispettivi ambiti di azione:
a)    attuare le indicazioni degli organi nazionali e di quelli gerarchicamente superiori;
b)    fungere da supporto e coordinamento degli Associati, dei Simpatizzanti e dei Comitati;
c)    svolgere funzioni di supporto e raccordo con gli amministratori del territorio;
d)    svolgere azione di controllo e coordinamento dei Comitati;
e)    indicare le strategie di indirizzo circa le attività da svolgere.
5.2.4    Il Presidente territoriale è eletto dal Congresso, ai sensi del presente Statuto. La carica ha durata di 5 anni e può essere rieletto. Al termine del mandato, viene indetto il Congresso per eleggere il nuovo Presidente.
Il Presidente è coadiuvato da una “Cabina di regia” con esclusive funzioni esecutive, composta dai capigruppo e assessori dell’istituzione corrispondente al livello territoriale e fino a dodici componenti scelti dal Presidente nel rispetto del principio di parità di genere che rimangono in carica per la durata dell’incarico del Presidente. Il Presidente può sostituire i componenti della cabina di regia in caso di dimissioni, morte o revoca.
Il Presidente ha funzioni di sostegno, coordinamento e controllo dell'attività che vengono svolte nel proprio Coordinamento territoriale, convoca e presiede l’Assemblea territoriale e svolge attività di collegamento con gli altri livelli e organi dell'Associazione.
Il Presidente nazionale può revocare il Presidente territoriale e/o la cabina di regia in casi di necessità e urgenza, di gravi irregolarità nella gestione o di impossibilità di funzionamento della cabina di regia e/o dell’Assemblea territoriale, nonché in ipotesi di gravi violazioni del presente Statuto. tali provvedimenti possono includere l’eventuale nomina di un organo commissariale determinandone le prerogative.
La revoca e il commissariamento devono essere approvate dal Comitato Nazionale entro i 30 giorni successivi. È fatta salva la possibilità di impugnare tali provvedimenti di fronte al Comitato di garanzia.
Entro un anno dalla adozione del provvedimento dovrà essere convocato il procedimento ordinario di rinnovo dell’organo.
In caso di dimissioni o morte del Presidente territoriale, l’Assemblea territoriale procede all’elezione di un nuovo Presidente per il tempo residuo del mandato. L’Assemblea può altresì decidere di indire il Congresso entro 60 giorni.
L’Assemblea territoriale può, su mozione motivata sottoscritta da almeno 1/5 dei suoi componenti, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sfiduciare il Presidente territoriale. In tal caso, l’Assemblea territoriale procede ad eleggere un nuovo Presidente o ad indire il Congresso entro 60 giorni.
5.2.5    I Coordinamenti regionali, provinciali o delle città metropolitane e comunali sono soggetti dotati di autonomia patrimoniale e gestionale, in quanto reperiscono le risorse economiche per il loro
 
funzionamento mediante autofinanziamento, da finanziamenti erogati dal livello nazionale secondo criteri stabiliti dal Comitato Nazionale in sede di definizione della quota di cui all'articolo 4.1.2, in proporzione al numero degli iscritti e alle attività svolte o previste, nonché da ogni altra entrata prevista dalla legge, ed operano con propri organi ed hanno autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria ed operativa. I Coordinatori esercitano l'autonomia patrimoniale e gestionale del Coordinamento di competenza. I Coordinatori regionali, provinciali e delle città metropolitane partecipano all'Assemblea Nazionale di Italia Viva secondo le regole del presente Statuto e del relativo Regolamento.
5.2.6    I Coordinamenti territoriali dotati di autonomia rendono conto del proprio operato agli Associati ed al Comitato Nazionale con la predisposizione e approvazione di un rendiconto annuale redatto in base alla normativa vigente, che dovrà essere trasmesso al Comitato Nazionale entro il 31 maggio di ciascun anno, nonché agli altri organi previsti dalla legge.
5.2.7    Il Presidente nazionale dispone il commissariamento del Coordinamento territoriale in caso di gravi irregolarità nella gestione o di impossibilità di funzionamento del Comitato medesimo, nonché in ipotesi di gravi violazioni del presente Statuto.
Tale commissariamento dovrà essere approvato dal Comitato Nazionale entro i 30 giorni successivi. Qualora ne ricorrano i presupposti, il Presidente territoriale può proporre lo scioglimento del Comitato ai sensi del periodo precedente.
È fatta salva la possibilità di impugnare tali provvedimenti difronte al Comitato di garanzia competente.


Articolo 6 - La piattaforma telematica

6.1 Il Comitato Nazionale promuove, sostiene e organizza forme di partecipazione associativa tramite la rete ed in particolare l'allestimento e la manutenzione di una piattaforma telematica nonché di altre tecnologie digitali, conformi alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riguardo a quanto disposto dal Regolamento europeo DPR, dai provvedimenti e dalle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali e da eventuali future modifiche legislative alla normativa vigente.


Articolo 7 - Organizzazione nazionale

7.1 Sono Organi dell'Associazione a livello Nazionale:
1)    l'Assemblea Nazionale (anche detta Assemblea);
2)    il Comitato Nazionale;
3)    il Congresso;
4)    Il Presidente nazionale;
5)    il Tesoriere;
6)    il Comitato di Tesoreria;
7)    i Comitati di Garanzia di prima e seconda istanza.


Articolo 8 - Assemblea Nazionale

8.1    L'Assemblea Nazionale è composta da:
a)    il Presidente dell’Associazione;
b)    i componenti del Comitato Nazionale;
c)    gli Europarlamentari associati a Italia Viva;
d)    i Parlamentari nazionali associati ad Italia Viva;
e)    i membri di Governo associati ad Italia Viva;
f)    i Presidenti di Regione, gli assessori regionali e i consiglieri regionali associati ad Italia Viva;
g)    150 amministratori locali individuati dal Presidente nazionale, nel rispetto del criterio della parità di genere e rispettando proporzionalmente gli esiti del Congresso;
h)    150 Associati ed esponenti della cd. società civile individuati dal Presidente nazionale, nel rispetto del criterio della parità di genere e rispettando proporzionalmente gli esiti del Congresso;
i)    il Tesoriere;
j)    gli ex Presidenti del Consiglio dei Ministri.
Hanno inoltre diritto di partecipare con diritto di parola ma senza diritto di voto:
k)    i componenti degli organismi di garanzia;
I)    i Presidenti territoriali regionali, provinciali e delle città metropolitane;
m) il Presidente territoriale per gli italiani all'estero.
8.2    L'Assemblea Nazionale, che dura in carica 5 anni e i cui membri sono rinnovabili, è presieduta dal Presidente nazionale e ha competenza in
materia di indirizzo della politica nazionale dell'Associazione, di organizzazione e funzionamento di tutti gli organismi dirigenti nazionali.
8.3    L'Assemblea Nazionale esprime indirizzi sulla politica dell'Associazione attraverso il voto di mozioni sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso Commissioni permanenti o temporanee, ovvero, nei casi di necessità e urgenza, attraverso deliberazioni effettuate per via telematica sulla base di quesiti individuati dal Presidente o dal Comitato Nazionale.
8.4    L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta anche a mezzo di strumento informatico che consenta la verifica di avvenuta ricezione o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ordinariamente dal Presidente almeno due volte all'anno, in via straordinaria se lo chiedono almeno un quinto dei suoi componenti.
8.5    L'Assemblea Nazionale può, su mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sfiduciare il Presidente nazionale. In tal caso l'Assemblea procede ad eleggere un nuovo Presidente nazionale per la parte residua del mandato o ad indire il Congresso entro 60 giorni.
8.6    L'Assemblea può deliberare la modifica del presente Statuto, del simbolo e della denominazione di Italia Viva, così come previsto all'articolo 2.7.
8.7    L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza almeno della metà più uno degli aventi diritto a parteciparvi. Ciascun partecipante può rappresentare tramite delega un solo altro avente diritto. La delega deve essere fatta per iscritto. In caso di mancanza del numero legale l'Assemblea può svolgere i propri lavori ma non procedere a deliberazioni. 
8.8    Salvo diversa disposizione del presente Statuto le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Le deliberazioni di modifica dello Statuto devono essere approvate con il voto favorevole di almeno il 60% degli aventi diritto. La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto. La convocazione viene effettuata anche con avviso affisso all'albo della sede ovvero con pubblicazione sul sito internet dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea. Delle delibere assembleari viene data pubblicità mediante affissione presso la sede del relativo verbale o pubblicazione sul sito internet di Italia Viva.


Articolo 9 - Comitato Nazionale

9.1    Il Comitato Nazionale è l'organo di organizzazione e di indirizzo politico, dà attuazione al progetto politico definito dal Congresso. Esso è presieduto dal Presidente nazionale.
9.2    Esso è composto da:
a)    Il Presidente dell'Associazione;
b)    i membri di Governo associati ad Italia Viva;
c)    i parlamentari nazionali e gli europarlamentari associati ad Italia Viva;
d)    50 membri eletti dall'Assemblea Nazionale su un elenco proposto dal Presidente nazionale dei quali 25 eletti tra candidature maschili e 25 tra candidature femminili rispettando proporzionalmente gli esiti del Congresso;
e)    i membri della Cabina di regia;
f)    il Tesoriere nazionale.
Hanno inoltre diritto a partecipare al Comitato Nazionale con diritto di parola ma senza diritto di voto i Presidenti regionali.
9.3    Il Comitato Nazionale, che dura in carica 5 anni e i cui membri sono rinnovabili, è convocato almeno due volte all'anno dal Presidente nazionale, di cui una per l'approvazione del rendiconto d'esercizio, tassativamente entro i termini previsti dalla legge.
9.4    Le convocazioni del Comitato Nazionale sono fatte mediante comunicazione scritta, anche a mezzo di strumento informatico che consenta la verifica di avvenuta ricezione o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, a ciascuno dei componenti almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, in caso di urgenza "ad horas". La richiesta di convocazione può essere avanzata, con istanza motivata ed indicazione dei temi da trattare, da un terzo dei componenti del Comitato Nazionale, cui il Presidente provvede entro quindici giorni.
9.5    Ogni componente ha diritto ad un voto.
9.6    Il Comitato Nazionale è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni del Comitato Nazionale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le riunioni e le deliberazioni possono avvenire anche telematicamente, in caso di necessità. In caso di mancanza del numero legale il Comitato Nazionale può svolgere i propri lavori ma non procedere a deliberazioni.
9.7 Il Comitato Nazionale ha il potere di approvare la decisione del Presidente Nazionale di revocare e di commissariare il Presidente territoriale, la cabina di regia e il Coordinamento territoriale, nei modi e nelle forme previste rispettivamente agli art. 5.2.4. e art. 5.2.7.. 

 

Articolo 10 - Il Presidente Nazionale

10.1    Il Presidente nazionale è eletto dal Congresso nazionale, resta in carica 5 anni e può essere rieletto. Al termine del mandato, viene indetto il Congresso per eleggere il nuovo Presidente. Il Presidente è coadiuvato da una "Cabina di regia" con esclusive funzioni esecutive, composta dai capigruppo di Camera e Senato, capi delegazione, ministri e fino a dodici componenti scelti dal Presidente nel rispetto del principio di parità di genere che rimangono in carica per la durata dell'incarico del Presidente. Il Presidente può sostituire i componenti della cabina di regia in caso di dimissioni, morte o revoca.
10.2    Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Comitato Nazionale, convoca e presiede il Congresso e sovrintende al rapporto tra gli organi di Italia Viva.
10.3    Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta in tutte le sedi istituzionali, elettorali e politiche. Dà attuazione agli indirizzi e alle determinazioni del Congresso, dell'Assemblea e del Comitato Nazionale, secondo le rispettive competenze statutarie. Convoca il Comitato Nazionale ed esercita i relativi poteri a loro assegnati secondo le modalità disposte dal Regolamento approvato dall'Assemblea.
10.4    La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente. Rappresenta l'Associazione anche in giudizio e di fronte ai terzi a tutti gli effetti, con riguardo allo svolgimento di ogni attività di rilevanza economica e finanziaria, in nome e per conto dell'Associazione, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi inclusa, via esemplificativa, la stipula di contratti e negozi di qualsiasi natura, l'apertura e la gestione di conti correnti e di operazioni bancarie ogni genere, la gestione del personale, la prestazione di garanzie reali e personali e la presentazione di qualsiasi richiesta, istanza o dichiarazione relativa a rimborsi elettorali o ad altri contributi o finanziamenti pubblici di qualsiasi natura. Gestisce, secondo le indicazioni del Comitato Nazionale, ogni attività relativa ai contributi, rimborsi, benefici e finanziamenti elettorali ricevuti, pubblici e privati, ivi incluso l'eventuale trasferimento di tali importi a partiti o movimenti che hanno promosso il deposito congiunto del simbolo e della lista da parte dell'Associazione, nel rispetto della legge e degli accordi eventualmente stipulati con tali soggetti.
10.5    Il Presidente Nazionale, nei casi previsti dagli art. 5.2.4 e art. 5.2.7, ha il potere di revoca e commissariamento del Presidente territoriale, della cabina di regia e del Coordinamento territoriale.
10.6    In caso di dimissioni o morte del Presidente nazionale, l'Assemblea Nazionale procede all'elezione di un nuovo Presidente nazionale per il tempo residuo del mandato. L'Assemblea può altresì decidere di indire il Congresso entro 60 giorni.


Articolo 11 - Il Tesoriere

11.1    Il Tesoriere è l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale, ad esso è affidata l'organizzazione amministrativa e contabile dell'Associazione. Deve svolgere tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurando l'equilibrio finanziario di Italia Viva.
11.2    Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti espressi, resta in carica per 5 anni e può essere rieletto.
11.3    Per l'espletamento delle attività il Tesoriere può avvalersi di professionalità esterne in materia legale, fiscale, previdenziale ed altro. La sua funzione primaria è consentire all'Associazione di raggiungere gli scopi associativi nel rispetto del principio di economicità della gestione assicurando sempre l'equilibrio finanziario.


Articolo 12 - Comitato di tesoreria

12.1    Il Comitato di tesoreria è composto da 6 componenti eletti e dal Tesoriere che ne è membro di diritto e lo presiede. Gli altri componenti sono eletti dal Comitato Nazionale nella prima seduta successiva all'elezione dell'Assemblea.
12.2    Il Comitato di tesoreria coadiuva il Tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e alla allocazione delle risorse finanziarie. Il Comitato di tesoreria, segnatamente, valuta il bilancio consuntivo e quello preventivo redatti dal Tesoriere, e autorizza quest'ultimo a sottoporli al Comitato Nazionale per l'approvazione.
12.3    I componenti del Comitato di tesoreria durano in carica 5 anni e possono essere rieletti.


Articolo 13 - Il Congresso

13.1    Il Congresso è il momento di espressione diretta della volontà di tutti gli Associati di Italia Viva, che ne stabiliscono il progetto e gli obiettivi politici generali. Le decisioni del Congresso determinano la linea dell’Associazione in tutte le sue articolazioni territoriali. È convocato dal Presidente in via ordinaria ogni 5 anni, in via straordinaria su richiesta della maggioranza dei membri dell'Assemblea.
13.2    La partecipazione degli aventi diritto può avvenire anche mediante voto sulla piattaforma telematica.
13.3    Le deliberazioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice e sono valide qualunque sia il numero dei votanti.
13.4    Il Congresso elegge il Presidente Nazionale e tutte le altre cariche elettive secondo quanto disposto dal presente Statuto.
13.5    Le modalità di convocazione del Congresso, di presentazione delle candidature, di verifica della legittimazione al voto, di svolgimento dei lavori, di esercizio del voto, di comunicazione delle deliberazioni assunte sono stabilite con Regolamento congressuale, approvato dall'Assemblea.
13.6    I Regolamento congressuale garantisce la più ampia partecipazione democratica, favorisce la discussione delle linee programmatiche su cui sono chiamati a pronunciarsi gli Associati e la parità di condizioni tra i candidati, assicura la libertà del voto.


Articolo 14 - I Comitati di Garanzia di prima e seconda istanza

14.1    I Comitati di Garanzia di prima e seconda istanza sono rispettivamente composti da 4 e 8 Associati eletti dall'Assemblea Nazionale su un elenco proposto dal Presidente Nazionale nel rispetto dell'equilibrio di parità tra i generi. Al momento della loro elezione nei Comitati di Garanzia, i suoi componenti decadono da tutti gli incarichi eventualmente ricoperti all'interno dell'Associazione e permangono in stato di incompatibilità con gli altri incarichi dell'Associazione per tutta la durata del mandato. La durata della carica è di 5 anni rinnovabili.
14.1-bis Non può comporre il Comitato di Garanzia di seconda istanza il componente che abbia già avuto parte cognitiva in procedure trattate dal Comitato di Garanzia di prima istanza.
14.2    Le decisioni assunte dal Comitato di Garanzia di prima istanza possono essere impugnate di fronte a quello di seconda istanza, nei modi e nei tempri previsti dal presente statuto.
14.3    I Comitati di Garanzia hanno il compito di risolvere conflitti con e tra gli iscritti e con e tra gli eletti inerenti la corretta interpretazione o applicazione delle regole statutarie e di ogni altra norma afferente al funzionamento dell'Associazione, e al corretto utilizzo delle risorse economiche. Hanno potere disciplinare da esercitarsi conformemente al presente Statuto nei confronti degli Associati e degli eletti che vengano meno ai doveri assunti con l'iscrizione e l'elezione.
 14.4    I diritti di difesa e contraddittorio sono assicurati anche mediante la preventiva contestazione dell'addebito, a mezzo di strumento informatico che consenta la verifica di avvenuta ricezione o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, recante l'indicazione della condotta che si qualifica come illecita e delle disposizioni ritenute violate; dalla previsione del termine di sessanta (60) giorni per le difese; dall'accesso a tutti gli atti del provvedimento; dalla possibilità dell'inquisito di farsi eventualmente assistere nel giudizio disciplinare da soggetto qualificato da egli designato.
14.5    I Comitati di Garanzia hanno un potere di controllo nei casi di inadempienza o di conflitto nei confronti delle articolazioni territoriali dell'Associazione. Hanno il potere di dirimere i conflitti che abbiano ad oggetto li commissariamento o lo scioglimento delle articolazioni territoriali. La sospensione, li commissariamento, la chiusura e lo scioglimento devono essere preceduti da una contestazione formale in cui venga garantito il contraddittorio.
14.6    Il Comitato di Garanzia è competente a dirimere le controversie relative all’impugnazione delle decisioni prese dal Presidente Nazionale e dal Comitato Nazionale in ordine alla revoca e commissariamento del Presidente territoriale, della cabina di regia e del Coordinamento territoriale, come previsto all’art. 5.2.4 e art. 5.2.7 del presente Statuto. 

Articolo 15 - Ricorsi e garanzie

15.1    Ciascun Associato ha il diritto alla tutela e alla difesa del proprio buon nome.
15.2    Ciascun Associato può presentare ricorso alla Comitato di Garanzia di prima istanza, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto, della Carta dei valori e dei Regolamenti approvati.
15.3    L'Associato contro il quale viene chiesta l'apertura di un procedimento disciplinare deve essere informato, entro il termine di una settimana, della presentazione di tale richiesta nonché dei fatti che gli vengono addebitati, mediante comunicazione scritta a mezzo di strumento informatico che consenta la verifica di avvenuta ricezione o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Associato ha li diritto, in ogni fase del procedimento, di essere ascoltato per chiarire e difendere li proprio comportamento. Qualora a suo carico sia adottata una misura disciplinare, ha li diritto di fare ricorso al Comitato di garanzia di seconda istanza, che si pronuncia in via definitiva. Non sono in ogni caso ammessi più di due gradi di giudizio.
15.4    Nel caso di impossibilità di funzionamento dei Comitato di garanzia di prima istanza per qualunque causa, le relative funzioni sono demandate al Comitato di seconda istanza, che esercita la funzione fino alla elezione di una nuova commissione. L'Assemblea nazionale, entro novanta giorni procede all'elezione del nuovo Comitato.


Articolo 16 - Modalità di presentazione e decisione dei ricorsi

16.1    I ricorsi sono redatti in forma scritta, a pena di inammissibilità, in modo quanto più possibile circostanziato, indicando puntualmente le disposizioni che si ritengono violate. Ad essi è allegata la documentazione eventualmente ritenuta utile al fine di comprovarne i contenuti. La documentazione deve essere sottoscritta dal ricorrente, ovvero da un suo rappresentante legale sulla base di apposita delega, corredata dalla copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.
16.2    A pena di inammissibilità i ricorsi devono pervenire via e-mail all'indirizzo ufficiale del competente Comitato di Garanzia, entro e non oltre trenta giorni dalla data in cui hanno origine gli atti o i fatti oggetto di ricorso. Qualora il ricorso riguardi atti o violazioni attribuibili a precise persone fisiche, il ricorrente deve, contestualmente all'invio alla Commissione di Garanzia, inviarne copia alla controparte.
16.3    I Comitati di Garanzia, entro trenta giorni a decorrere dalla data di ricezione del ricorso di prima o seconda istanza, effettuano opportune verifiche, istruttorie, audizioni. Essi devono in ogni caso garantire l'esito del ricorso entro il tempo massimo di sessanta giorni dall'inizio della procedura.
 16.4    Un ricorso avente il medesimo oggetto non può essere ripresentato nei sei mesi seguenti dalla pronuncia in secondo grado del Comitato di Garanzia di seconda istanza.
16.5    La decisione del Comitato di garanzia di prima istanza può essere impugnata, con ricorso, entro i trenta giorni successivi alla notifica della prima decisione.
16.6    In relazione allo svolgimento del Congresso nazionale e/o territoriale, il Regolamento congressuale approvato dalla Assemblea può prevedere termini ridotti e modalità semplificate per la presentazione e la decisione dei ricorsi.
Articolo 17 - Sanzioni disciplinari
17.1    Il Comitato di Garanzia di prima istanza irroga le sanzioni derivanti dalle violazioni allo Statuto nonché della Carta dei Valori, in misura proporzionale al danno recato all'Associazione. Il Comitato di Garanzia di seconda istanza può confermare o modificare le determinazioni del Comitato di Garanzia di prima istanza.
17.2    Le sanzioni disciplinari sono:
a)    il richiamo scritto;
b)    la sospensione o la revoca degli incarichi svolti all'interno dell'Associazione;
c)    la sospensione dall'Associazione per un periodo da un mese a due anni:
d)    la cancellazione dall'anagrafe degli Associati.


Articolo 18 - Esercizio sociale e bilanci

18.1 L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio e comunque entro il termine previsto dalla legge, il Comitato Nazionale è convocato per l'approvazione del rendiconto d'esercizio e del bilancio preventivo.


Articolo 19 - Revisione Legale

19.1 Il rendiconto di esercizio di Italia Viva è sottoposto a revisione legale come previsto dalla vigente normativa.


Articolo 20 - Scioglimento e liquidazione

20.1    L'eventuale scioglimento di Italia Viva è deliberato dall'Assemblea Nazionale con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti la medesima aventi diritto al voto.
20.2    Nel caso in cui venga deliberato lo scioglimento, l'Assemblea Nazionale nomina uno o più liquidatori determinandone i relativi poteri. Non possono essere distribuiti agli Associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale; sull'utilizzo di eventuali avanzi di gestione trova applicazione la normativa civilistica vigente.


Articolo 21 - Scelta delle candidature per le Assemblee rappresentative

21.1    La selezione delle candidature per le assemblee rappresentative avviene ad ogni livello con il metodo delle primarie oppure, anche in relazione al sistema elettorale, con altre forme di ampia consultazione democratica e nel rispetto dei principi dettati dal presente statuto. La scelta degli specifici metodi di consultazione da adottare per la selezione delle candidature a parlamentare nazionale ed europeo è effettuata con un Regolamento approvato di volta in volta dal Comitato Nazionale con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei componenti e nel rispetto dei principi dettati dal presente statuto.
21.2    Il Regolamento, di cui al comma 21.1, nel disciplinare le diverse modalità di selezione democratica dei candidati per le assemblee elettive, si attiene ai seguenti principi:
a)    l'uguaglianza di tutti gli iscritti e di tutti gli elettori;
b)    la democrazia paritaria tra donne e uomini;
c)    li pluralismo politico nelle modalità riconosciute dallo Statuto;
d)    l'ineleggibilità in caso di cumulo di diversi mandati elettivi:
e)    la rappresentatività sociale, politica e territoriale dei candidati;
f)    il principio del merito che assicuri la selezione di candidati competenti, anche in relazione ai diversi ambiti dell'attività parlamentare e alle precedenti esperienze svolte;
g)    la pubblicità della procedura di selezione.
21.3    I Regolamento è approvato dal Comitato nazionale entro tre mesi dalla scadenza della presentazione delle liste o, in caso di scioglimento anticipato, entro tre giorni dalla pubblicazione del relativo decreto. Tale Regolamento:
a)    individua gli organi responsabili per ricevere le proposte di candidatura e i criteri per selezionarle;
b)    determina le modalità con cui le candidature sono sottoposte, con metodo democratico, all'approvazione di iscritti o elettori, in via diretta o attraverso gli organi rappresentativi;
c)    nomina una Commissione elettorale di garanzia, i cui componenti non sono candidabili, che esamina i ricorsi relativi alle violazioni del Regolamento e che decide in modo tempestivo e inappellabile.


Articolo 22- Doveri degli eletti

22.1    Gli eletti si impegnano a collaborare lealmente con gli altri esponenti dell'Associazione nelle scelte programmatiche e negli indirizzi politici.
22.2    Gli eletti, al di là della loro iscrizione a Italia Viva, hanno il dovere di contribuire al finanziamento dell'Associazione, versando ad essa una quota delle indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta e quantificata dai rappresentati legali o dai Tesorieri competenti.
22.3    Il mancato o incompleto versamento del contributo previsto è causa di incandidabilità a qualsiasi altra carica istituzionale da parte dell'Associazione, nonché di provvedimenti disciplinari di cui all'articolo 15 del presente Statuto.


Articolo 23 - Clausola Arbitrale

23.1    Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati o fra alcuni di essi, i loro eredi e l'Associazione o gli organi della stessa in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto, ivi comprese le controversie derivanti da provvedimenti del Comitato di garanzia è rimessa a giudizio di tre arbitri. Ciascuna parte nomina l'arbitro di propria competenza, il terzo arbitro con funzione di Presidente è scelto di comune accordo o, in mancanza, del Presidente del Tribunale di Roma, che provvede anche nelle ipotesi di sostituzione.
23.2    Gli arbitri giudicano secondo diritto e nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile, in forma di arbitrato rituale.
23.3    L'arbitrato ha sede in Roma.


Articolo 24 - Disposizioni transitorie

24.1 Entro sei mesi dalla approvazione o dalla modifica dello Statuto, li Comitato Nazionale adotta i Regolamenti ad essa demandati.